Sono fondati i rilievi di un ricorrente circa l’inaffidabilità degli strumenti usati dalla commissione per verificare i tempi della prova di efficienza fisica del concorso per 976 allievi agenti di Polizia penitenziaria.
È illegittima la prova concorsuale per valutare le competenze informatiche del candidato se la commissione non ha fissato preventivamente i criteri di valutazione della stessa.