Con sentenza resa dalla quinta sezione Tribunale, il Giudice comunitario si è soffermato sulla possibilità dei concorrenti, di agire in via risarcitoria a seguito dell’annullamento di un concorso pubblico per “instabilità della Commissione giudicatrice”.
La controversia nasce a seguito della pubblicazione da parte della Commissione Europea di un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di personale amministrativo che ha previsto lo svolgimento di prove orali, sostenute dinanzi ad una Commissione giudicatrice la cui composizione è stata modificata diverse volte (arrivando addirittura ad avere 10 distinte conformazioni in 9 giorni di prove orali).
A causa di tali continue modificazioni sulla composizione, alcuni concorrenti hanno proposto ricorso presso il Giudice comunitario, sostenendo che la costante sostituzione dei Commissari avesse determinato una grave instabilità dell’Organo giudicante.
Il Tribunale comunitario, ricostruendo lo storico delle composizioni della Commissione, ha accolto le pretese dei ricorrenti, ed ha stabilito quanto segue: “la commissione giudicatrice non è stata in grado di garantire la parità di trattamento dei candidati interrogati durante le prove orali, a causa dell’instabilità della sua composizione. Pertanto, la valutazione comparativa dei meriti di tutti i candidati è stata viziata dalla fluttuazione della composizione della commissione giudicatrice”.
Inoltre, secondo il Giudice comunitario, diretta conseguenza dell’illegittimità del comportamento della Commissione è l’ingiusto danno perpetrato nei confronti dei candidati, i quali hanno, quindi, diritto ad ottenere il risarcimento del danno morale patito.
In sintesi, il Tribunale europeo ha stabilito che le continue modifiche sulla composizione della commissione giudicatrice non sono determinano un vizio sulla procedura concorsuale, ma fanno sorgere, in capo ai candidati influenzati negativamente da tali sostituzioni, il diritto di risarcimento del danno morale.