CONCORSO ALLIEVI FINANZIERI: ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE DELLA CANDIDATA IN GRAVIDANZA

Il Consiglio di Stato con sentenza n.8578 del 24 dicembre 2021 ha stabilito che la gravidanza non può costituire una causa di esclusione dal concorso, affermando che “bisogna escludere che lo stato di gravidanza possa rappresentare un ostacolo nell’accesso al lavoro o fonte di discriminazione nell’ambito lavorativo”.

Nel caso di specie si fa riferimento in particolare, all’esclusione di un soggetto di sesso femminile alla procedura di reclutamento dei candidati “idonei non vincitori” dei concorsi per allievi finanzieri indetti negli anni 2010-2011 e 2012, tale esclusione era connessa allo stato di gravidanza della donna, la quale ha impugnato il provvedimento.
Sia il Tar in primo grado, che il Consiglio di Stato in appello hanno accolto e ritenuto fondato il ricorso, sulla scorta del quadro normativo nazionale e sovranazionale.
Pertanto, deve concludersi che l’esclusione da una procedura concorsuale di una candidata in ragione del suo stato di gravidanza è del tutto illegittima in quanto violativa dell’uguaglianza sostanziale tra i candidati.