Sono fondati i rilievi di un ricorrente circa l’inaffidabilità degli strumenti usati dalla commissione per verificare i tempi della prova di efficienza fisica del concorso per 976 allievi agenti di Polizia penitenziaria.
Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio una recente ordinanza di ottobre 2021 con la quale i giudici hanno disposto la ripetizione della prova di efficienza fisica della corsa sui 1000 metri di un candidato che era stato escluso per non averla superata entro i tempi previsti.
Ritenendo l’esclusione illegittima il candidato è ricorso al Tar Lazio affermando l’inaffidabilità degli strumenti usati dalla commissione per verificare i tempi della prova.
Nello specifico, l’istanza cautelare è stata accolta in quanto il Tar ha “ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso presenta profili di fondatezza, apparendo non del tutto attendibile la misurazione del tempo di espletamento della prova eseguita da un numero inadeguato di cronometristi e in assenza di dispositivi elettronici attestanti, con sufficiente grado di certezza, la precisione della misurazione”.