è legittimo il provvedimento di una pubblica amministrazione che ha negato lo svolgimento di prove suppletive malgrado un candidato fosse stato costretto all’isolamento nei giorni previsti per il concorso.
Lo ha stabilito il Tar Trento il 17 novembre 2021 con sentenza n. 46 rigettando il ricorso di un docente che non era riuscito a sostenere le prove del concorso per gli aspiranti insegnanti di ruolo, in quanto sottoposto a isolamento perché positivo al Covid19.
Nel bando di concorso si richiedeva ai candidati di presentarsi nella sede dell’esame “con referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove”. Sicché il candidato ha impugnato gli atti che non prevedevano le prove suppletive per chi era stato obbligato a rinunciare alla selezione per cause di forza maggiore come la pandemia.
Ma per i giudici di primo grado “non sono illegittimi gli atti specificamente impugnati, laddove non prevedono lo svolgimento di prove suppletive nel caso di candidati impediti a partecipare al concorso per aver contratto il Covid-19 e, anzi, stabiliscono che la mancata presentazione alle prove comporta l’esclusione dalla procedura anche se causata da caso fortuito o forza maggiore”.
Secondo il Tar la sessione straordinaria di prova, come richiesta dal ricorrente, si connoterebbe di un’intollerabile rinuncia al principio inderogabile di contestualità che di norma connota le procedure concorsuali e selettive.