È illegittima la prova concorsuale per valutare le competenze informatiche del candidato se la commissione non ha fissato preventivamente i criteri di valutazione della stessa.
Lo ha stabilito il Tar il 21 luglio 2021 con sentenza n. 8751 accogliendo le doglianze di una candidata di un concorso pubblico per l’assunzione di tre dirigenti presso un Ministero la quale non ha superato la prova orale perché non ha dimostrato la conoscenza a livello avanzato dell’uso del personal computer e dei software applicativi più diffusi.
Ritenendo l’esclusione illegittima la candidata è ricorsa al Tar Lazio affermando che non sarebbero stati predefiniti, nell’ambito dei criteri di valutazione della prova orale, i parametri valutativi della prova inerente l’accertamento delle conoscenze informatiche e che nonostante ciò è stato attribuito a quest’ultima un rilievo dominante tanto da determinare l’andamento negativo di tutta la prova.
I giudici amministrativi rilevano infatti che, tra i criteri della prova orale, non erano stati previsti quelli a proposito delle competenze informatiche richieste. Inoltre la valutazione in questione non avrebbe potuto essere delegata ad un solo componente dell’organo collegiale in violazione del principio generale di collegialità delle operazioni valutative effettuate dalle commissioni di concorso.
Queste circostanze determinano la fondatezza dei lamentati profili di violazione di legge ed eccesso di potere con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’amministrazione di indire una nuova procedura per accertare le conoscenze informatiche della ricorrente.