La Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 17 novembre 2022 ha pubblicato una sentenza di clamorosa importanza nell’ambito del reclutamento di personale delle Forze dell’Ordine.
Il Supremo Organo della giustizia comunitaria era stato adito dal Consiglio di Stato tramite ordinanza del 23 aprile 2021, il quale aveva sollevato un potenziale conflitto tra la normativa nazionale e la normativa comunitaria.
Nello specifico, il Consiglio di Stato (semplificando) ha richiesto alla CGUE di pronunciarsi sulla legittimità della normativa italiana che prevede il limite massimo di età di 30 anni per la partecipazione ai concorsi finalizzati all’assunzione di commissari di polizia e la direttive europea 200/78 CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
La CGUE, previa una ampia disamina della normativa e dei principi nazionali e comunitari, ha determinato che: “risulta che, nella misura in cui le funzioni effettivamente esercitate dai commissari della Polizia di Stato richiedano capacità fisiche particolari, la fissazione del limite massimo di età a 30 anni previsto all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000 costituisce un requisito sproporzionato, alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78” …
“una normativa nazionale che fissa a 30 anni l’età massima per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia non può, in linea di principio, essere considerata come necessaria al fine di garantire ai commissari interessati un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C-416/13, EU:C:2014:2371, punto 72), in particolare se il giudice del rinvio conferma, all’esito dell’esame di tutti gli elementi pertinenti, che le funzioni dei commissari di polizia non comportano essenzialmente compiti impegnativi sul piano fisico che i commissari di polizia assunti a un’età più avanzata non sarebbero in grado di realizzare per un periodo sufficientemente lungo (v., in tal senso, sentenze del 12 gennaio 2010, Wolf, C-229/08, EU:C:2010:3, punto 43, e del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15, EU:C:2016:873, punto 46)”.
Conclude il Giudice:
“L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.”
In definitiva, per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il limite in oggetto è contrario alla normativa comunitaria, in quanto è sproporzionato alle mansioni realmente attribuite ai commissari di polizia.
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Sulla base di tale premessa, lo Studio legale dell’Avvocato Di Veroli si sta già adoperando per far valere tale principio di diritto anche nelle procedure concorsuali in corso di esecuzione o prossime alla pubblicazione.