Con la sentenza n. 7780 pubblicata in data 07/09/2022, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sull’annosa questione se l’Amministrazione, in presenza di una graduatoria di merito ancora valida, formatasi su una precedente selezione, abbia la possibilità di bandire una ulteriore procedura per il reclutamento della medesima figura professionale.
La questione è stata oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale che è culminata con l’Adunanza Plenaria n. 14 del 28/07/2011, la quale ha previsto dei criteri determinanti per la risoluzione del problema in oggetto.
In tale occasione, la Plenaria ha affermato, in primo luogo, che non sussiste, in capo agli idonei non assunti, “un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale” (va rammentato anche l’orientamento delle Sezioni Unite civili della Cassazione, secondo cui “la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”.
Dopodiché, i Giudici hanno previsto il criterio determinante. Infatti, “una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, (l’Amministrazione) deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso”. In ogni caso, è stato sottolineato dalla Plenaria come “l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”. Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce “la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione”.
Pertanto, in conclusione, in situazioni analoghe, l’Amministrazione avrebbe la possibilità di bandire una nuova procedura concorsuale, soltanto laddove riuscisse a comprovare, tramite una accurata motivazione, le ragioni di fatto e di opportunità che impediscono di attingere da una graduatoria ancora valida.