Questa è la massima di diritto sancita dal Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, con la sentenza n. 44/2023 emessa il 22 febbraio scorso.
Il giudice ordinario, in ossequio alla nota giurisprudenza del giudice amministrativo che più volte ha sostenuto il principio dell’autovincolo dell’Amministrazione rispetto ai bandi di concorso pubblicati, con la sentenza citata, ha ribadito l’obbligo della PA di rispettare i requisiti e i criteri di valutazione e di selezioni previsti nella lex specialis.
Il Giudice, nella sentenza in esame, ha ribadito che la disciplina di gara deve essere applicata a tutti i concorrenti uniformemente, altrimenti si determinerebbe una violazione dei principi di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 del c.c.
Per tale motivo, se il bando impone ai concorrenti di presentare la documentazione necessaria ai fini della valutazione entro una determinata data, non vi è la possibilità che l’Amministrazione possa valutare correttamente la documentazione presentata oltre tale termine. In caso contrario, infatti, il candidato che ha rispettato le regole del bando si troverebbe ad essere penalizzato dalla propria condotta coerente con il regolamento di gara, e la PA, adottando dei comportamenti contrari ai principi di correttezza e buona fede, determinerebbe una violazione del fondamentale principio di par condicio competitorum.
Pertanto, in conclusione, la giustizia ordinaria, seguendo gli orientamenti della giustizia amministrativa, ha ribadito la necessità di annullare un concorso svoltosi in violazione dei criteri di selezione previsti nel bando.