CONCORSO PUBBLICO: ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE PER LA MANCANZA DEL TITOLO DI STUDIO QUANDO SI POSSIEDE QUELLO SUPERIORE

E’ illegittima l’esclusione da un concorso, che richiede tra i requisiti di partecipazione il possesso del titolo di studio di geometra, di un candidato sprovvisto di quest’ultimo ma in possesso della laurea specialistica in Ingegneria Civile e della laurea triennale in Ingegneria Civile.
Lo ha stabilito il Tar Lazio il 12 aprile 2021 con sentenza n. 4259 accogliendo le doglianze del candidato il quale era stato escluso dal concorso per titoli ed esami perché, pur essendo in possesso della laurea specialistica in Ingegneria e della laurea triennale in Ingegneria Civile, non era in possesso del diploma di secondo grado richiesto dal bando e, in particolare, del titolo di studio di geometra.
Al tal proposito i giudici amministrativi applicano il cosiddetto principio dell’assorbimento del titolo superiore con quello inferiore, in quanto il possesso di tale titolo di studio superiore deve ritenersi assorbente sia perché le materie di studio, facenti parte del corso di laurea in ingegneria, comprendono quelle del corso di studi di geometra sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento.
La stessa Sezione aveva già evidenziato la necessità del rispetto del principio di uguaglianza statuito dall’art. 3 della Costituzione, e come un’interpretazione difforme risulterebbe non in conformità con il criterio di ragionevolezza e, ancora, con l’interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell’elaborazione del principio dell’assorbenza, invocato dal ricorrente.
E’ ormai riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di ammissione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta la partecipazione al concorso o l’attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso.