Concorso Pubblico: TAR Lazio condanna INPS alla rideterminazione del punteggio
É illegittimo non considerare, ai fini del punteggio in graduatoria, equiparabili ai master di secondo livello i diplomi delle Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), in particolare a parità di crediti formativi e di materie.
Lo ha stabilito il Tar con sentenza del 15 dicembre 2020 n. 13532 accogliendo le doglianze di una ricorrente la quale dopo aver partecipato al concorso per esami e titoli si è vista decurtato il punteggio attribuito per il titolo SSPL, nel momento in cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva pur se, inizialmente ed in particolare prima della celebrazione dell’orale, tale punteggio era stato attribuito.
Ritenendo l’espulsione illegittima la candidata è ricorsa al Tar per l’annullamento dell’atto con cui l’INPS ha approvato la graduatoria finale e la graduatoria dei vincitori nel concorso pubblico nella parte in cui sottrae i 4 punti precedentemente assegnati alla ricorrente per il possesso del titolo di Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
Secondo il T.A.R., nell’ambito di un pubblico concorso, deve aver riguardo alla verifica sostanziale dei titoli da valutare “a prescindere dal nomen iuris” ragion per cui, nella specie, il titolo conseguito all’esito del percorso biennale della scuola di specializzazione delle professioni legali, è “equiparabile ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515)”.
In questo senso va accolta la domanda di annullamento degli atti impugnati nella parte in cui limitano l’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 9 del bando di concorso ai soli master di II livello (relativi alle materie di cui all’art. 2 del medesimo bando), con esclusione dei titoli formativi post – lauream come quello vantato dalla ricorrente (diploma di specializzazione per le professioni legali), appartenente al medesimo livello formativo, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente alla rideterminazione del punteggio ad essa spettante, ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale.
In conclusione è illegittima la decisione dell’amministrazione di limitare la valutazione dei titoli ai soli master di secondo livello, escludendo la valutazione dei diplomi di specializzazione nelle professioni legali.