CONSIGLIO DI STATO: ILLEGITTIMA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO IN POLIZIA PER “DEFICIT STATURALE”.

Con la sentenza n.4290/22 il Tar del Lazio ha dichiaro illegittimo il provvedimento di esclusione dal concorso per l’Arma dei carabinieri fondato sulla inidoneità al servizio per “deficit staturale” nei confronti di una candidata.
Il Giudice amministrativo ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito dell’altezza minima è stato superato dal legislatore con la legge n.2/2015 a seguito dell’intervento della Corte costituzionale (sentenza n.163/1993) che si era pronunciata sul tema della discriminazione all’accesso al pubblico impiego poi ripreso dalla direttiva comunitaria 2000/78/CE.
A parere del TAR del Lazio la legge n.2/2015 è da ritenersi immediatamente operativa e la sua applicazione parte dal momento dell’arruolamento e, quindi, dalle immissioni in ruolo successive alla data del 16 gennaio 2016.
Pertanto, poiché ciò che conta ai fini dell’applicazione del principio è l’entrata in vigore della L.n.2/2015 e non il regolamento attuativo, il TAR ha accolto il ricorso proposto perché il Bando di concorso in oggetto è stato pubblicato successivamente alla pubblicazione della richiamata legge e, quindi, avrebbero dovuto trovare applicazione i nuovi principi che escludono le limitazioni di altezza.