Riforma concorsi pubblici, approvati gli emendamenti: cosa cambia
L’articolo 10 del Dl 1 aprile 2021, n. 44, con il quale il governo ha introdotto alcune novità per accelerare semplificare e digitalizzare le procedure concorsuali è stato modificato a seguito delle proteste di tantissimi giovani che rischiavano di essere esclusi da un ingiusto meccanismo di preselezione rappresentato dai titoli o dall’esperienza.
Secondo l’emendamento approvato la valutazione dei titoli avrà un peso minore rispetto al testo presentato in precedenza. L’emendamento propende per una soluzione più equa stabilendo che la valutazione dei titoli è solamente per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa.
Vediamo nello specifico cosa cambierà.
Per quanto riguarda le modalità di concorso la nuova norma prevede:
- una sola prova scritta e una prova orale;
- come abbiamo visto, per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive;
- utilizzo di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza;
- la commissione definisce, in una seduta plenaria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni; tali procedure e criteri sono pubblicati sul sito dell’amministrazione contestualmente alla graduatoria finale.
- in caso di necessità, il concorso può essere svolto anche in sedi decentrate o in videoconferenza nel caso della prova orale; i titoli e l’eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore a un terzo.
Queste novità non si applicano alle procedure concorsuali del progetto di riqualificazione delle PA ma sono valide per le procedure di reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia e il personale diplomatico e prefettizio.
Anche i bandi che verranno pubblicati successivamente all’entrata in vigore del DL 44/2021, avranno modalità leggermente diverse:
- una sola prova scritta (la prova orale è eventuale);
- per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive;
- è possibile utilizzare strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità e sicurezza.
Inoltre si è previsto il nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico, in modo da garantire massima sicurezza per lo svolgimento delle prove in presenza al tempo del Covid-19. Nello specifico:
- la durata massima della prova in presenza è di 1 ora e questo a partire dal 3 maggio 2021;
- candidati e il personale dell’organizzazione devono effettuare il tampone nelle 48 ore antecedenti (anche in presenza di vaccino) ;
- l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali con il rispetto della normativa sulla tutela dati personali, tracciabilità, sicurezza;
- l’utilizzo di sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati), per limitare al massimo gli spostamenti;
- obbligo di indossare la mascherina ffp2 fornita dall’organizzazione;
- prevedere adeguati ricambi di aria e distanziamento tra i candidati;
- contemplare percorsi differenziati per ingressi e uscite;
- collaborare con il sistema di protezione civile regionale e nazionale per l’organizzazione e la gestione delle prove.