Sono arrivati i tanto attesi chiarimenti per i tirocinanti ex articolo 73 i quali risultando vincitori nel concorso ufficio del processo non avrebbero potuto completare i 18 mesi di cui all’articolo 73 decreto-legge 69/2013.
Il Ministero della Giustizi con l’emanazione della circolare del 19 gennaio 2022 ha definitivamente chiarito che “lo svolgimento delle attività quali dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria con la qualifica di addetti all’U.P.P. potrà saldarsi senza soluzione di continuità con quelle svolte come tirocinanti ex art. 73, ai fini del riconoscimento dei benefici normativi previsti“.
Dunque, i vincitori del concorso per funzionario addetto all’ufficio per il processo, che abbiano svolto, senza completarlo, un periodo di tirocinio ex articolo 73 decreto-legge 69/2013, dovranno prendere servizio nella sede prescelta ed inoltrare apposita domanda che “consentirà di ottenere il “ricongiungimento” del periodo già espletato a titolo di tirocinio formativo ex art. 73 cit., anche a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio, a quello di svolgimento della funzione di addetto all’ufficio per il processo, al fine di acquisire il relativo titolo di accesso al concorso per magistrato ordinario, e per far valere tutti gli altri benefici ivi previsti al termine del lasso cronologico di complessivi diciotto mesi, salva la necessaria sussistenza di ogni altro requisiti di legge“.
I vincitori, in questo modo, possono maturare tutti i benefici che l’esito positivo del tirocinio garantisce. L’esito del tirocinio costituisce infatti titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario; viene valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile, e per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Inoltre, costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario. Ma costituisce anche titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato e anche da altre amministrazioni dello Stato. Mentre l’esito positivo dello stage formativo presso Tar e Consiglio di Stato è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.
Con la circolare il Ministero vuole, però, chiarire un ulteriore aspetto: i due istituti rimangono tra loro distinti. Il tirocinio non introduce nessun rapporto di lavoro in quanto ha finalità tipicamente formativa e non comporta alcun obbligo di orario lavorativo, mentre il contratto a tempo determinato di addetto all’ufficio per il processo determina un vero e proprio contratto di lavoro di pubblico impiego, sebbene a tempo determinato. Tuttavia, l’approfondimento condotto dagli esperti del DOG giunge alla conclusione che “il contratto di addetto all’UPP sia per molti aspetti, per volontà di legge, la naturale prosecuzione dell’ufficio per il processo già esistente e si pone in linea di continuità funzionale con i tirocini ex art. 73“.