Con l’ordinanza n. 3029/2026, pubblicata il 25 maggio 2026, la Sez. I-Bis del TAR Lazio (Roma) ha segnato un’apertura fondamentale nel mondo del contenzioso sui concorsi pubblici, sollevando questione di legittimità costituzionale in ordine alla normativa c.d. taglia-idonei.
La decisione interviene sul giudizio relativo al concorso RIPAM Difesa 2024 (profilo assistente tecnico FT55), ma i suoi effetti sono destinati a riflettersi sull’intera disciplina delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione.
Il contenzioso guarda alla corretta applicazione del limite del 20% degli idonei, introdotto originariamente dall’art. 1-bis del D.L.44/2023 (che ha integrato l’art. 35, co.5-ter, del D.Lgs.165/2001). Tale limite è stato successivamente oggetto di una deroga (art. 4, co.9, del D.L. 25/2025), la quale tuttavia esclude dal proprio raggio d’azione le graduatorie approvate nel 2026 relative a bandi dell’anno2024.
I ricorrenti, quindi, hanno eccepito come tale esclusione si configuri in modo del tutto irragionevole, precludendo l’inserimento in graduatoria di candidati che hanno comunque superato le prove concorsuali.
Il Collegio, dunque, accogliendo le tesi difensive, ha ravvisato che la normativa si ponga in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Oltre alla rimessione alla Corte Costituzionale, il TAR ha riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, derivante dal rischio di perdita definitiva della “chance assunzionale” in caso di scorrimento integrale delle graduatorie esistenti o di indizione di nuovi concorsi.
Di conseguenza, è stata concessa la misura cautelare, disponendo l’inserimento con riserva dei ricorrenti in graduatoria nelle posizioni loro spettanti in base al punteggio conseguito, nelle more della definizione dell’incidente di legittimità costituzionale.
Questa importantissima pronuncia rappresenta un nodo cruciale nell’attuale panorama dei concorsi pubblici, aprendo la strada al vaglio della Consulta.

