
La Corte di Appello di Catanzaro si è pronunciata in merito alla richiesta di risarcimento del danno avanzata da un privato che, a causa dell’illegittimo esercizio del potere autoritativo pubblico, aveva subito una occupazione usurpativa sul terreno di sua proprietà.
Come noto, il diritto di proprietà è assoluto, pieno ed esclusiva ma, come sancito dall’art. 42 della Costituzione, può essere limitato dall’Autorità Pubblica, la quale può spingersi fino ad espropriare completamente un bene immobile e, in tale modo può sottrarre la proprietà di un bene al suo legittimo proprietario senza che questi possa opporsi.
Tuttavia, trattandosi di un potere estremamente ingerente, lo stesso è regolato da una apposita e precisa disciplina (T.U. in materia di Espropriazione per pubblica utilità) che prevede varie fasi della procedura espropriativa con relative tempistiche.
Quando l’Autorità Pubblica agisce espropriando un bene in assenza dei requisiti richiesti dalla legge (come ad es. la mancanza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero della dichiarazione di indifferibilità ed urgenza), commette quella che la giurisprudenza definisce “Occupazione Usurpativa”, la quale costituisce a tutti gli effetti un illecito.
In merito alla risarcibilità di tale illecito, la Corte di Appello di Catanzaro ha stabilito che il privato danneggiato ha diritto a richiedere, e ad ottenere, il risarcimento del danno, la cui determinazione deve basarsi su criterio legale dell’edificabilità legale dei suoli, e deve essere quantificato in base all’integrale valore di mercato del terreno.
In conclusione, non sempre l’esercizio del potere espropriativo viene esercitato legittimamente dall’Amministrazione; in caso di occupazione illegittima – e dunque usurpativa – la Giurisprudenza è concorde nel ritenere il diritto del privato ad ottenere il risarcimento del danno.