Con la sentenza n. 7780 pubblicata in data 07/09/2022, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sull’annosa questione se l’Amministrazione, in presenza di una graduatoria di merito ancora valida, formatasi su una precedente selezione, abbia la possibilità di bandire una ulteriore procedura per il reclutamento della medesima figura professionale.
La questione è stata oggetto di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale che è culminata con l’Adunanza Plenaria n. 14 del 28/07/2011, la quale ha previsto dei criteri determinanti per la risoluzione del problema in oggetto.
È ampiamente noto che la pandemia da Covid-19 abbia completamente stravolto la vita quotidiana di ogni cittadino e, mentre si cerca di tornare alla più totale normalità, vi sono ancora degli strascichi che riverberano anche nelle procedure concorsuali.
Infatti, è di poche settimane fa la sentenza del TAR (Sezione Terza BIS) tramite cui, in merito al Concorso STEM, indetto per il reclutamento del personale docente, il Collegio ha ordinato l’Amministrazione all’indizione delle prove suppletive per quei soggetti impossibilitati a partecipare alla prova prevista dal bando per positività al Covid-19.
Sino ad oggi, il settore dei concorsi pubblici e dell’accesso al pubblico impiego è stato disciplinato dal D.P.R. 487 del 9 maggio 1994. Ora, invece, a distanza di quasi 30 anni, il legislatore è intervenuto per modificarne sensibilmente la disciplina, la quale si fonda su alcuni obiettivi fondamentali:
La digitalizzazione;
La semplificazione delle procedure;
Il rispetto dalla parità di genere.
I cambiamenti principali, invece, riguarderanno A) nuovi requisiti generali per l’accesso al concorso pubblico (e sul punto si evidenzia la richiesta di personale sempre più specializzato), B) quote di genere, C) introduzione di nuovi istituti che attribuiscono titolo preferenziale per il candidato e D) utilizzo di un portale telematico gestito dalla PA.
In un primo momento l’Amministrazione ha annullato due quesiti e riconosciuto un punteggio aggiuntivo a tutti i candidati che hanno svolto il test la mattina e poi, tornando sui suoi passi, con un nuovo provvedimento reso in data odierna ha considerato corretta una delle due domande annullate sottraendo il relativo punteggio precedentemente attribuito.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 17 novembre 2022 ha pubblicato una sentenza di clamorosa importanza nell’ambito del reclutamento di personale delle Forze dell’Ordine.
Il Supremo Organo della giustizia comunitaria era stato adito dal Consiglio di Stato tramite ordinanza del 23 aprile 2021, il quale aveva sollevato un potenziale conflitto tra la normativa nazionale e la normativa comunitaria.
Il TAR ha riconosciuto l’errore nella formulazione del quesito e – considerando la consolidata giurisprudenza sul punto che impone all’Amministrazione, in sede di procedura selettiva, di formulare in maniera chiara, ambigua e completa la domanda – per tale motivo, ha ritenuto doveroso annullarlo.
Il PNRR ha avuto, sta avendo e continuerà ad avere un impatto rilevante nell’accesso al pubblico impiego e sta aprendo molte possibilità a coloro che intendono intraprendere la via dei concorsi pubblici. In virtù delle prerogative richieste per l’attuazione del programma di ripresa economica post Covid-19, il Ministero della Pubblica Amministrazione ha già modificato il proprio indirizzo politico circa le modalità di assunzione fino ad ora utilizzate; nello specifico non vi sarà più un semplice turn-over, ma si cercherà, via via, di assumere personale sempre più specializzato.
Rinviata alla Corte Europea di Giustizia la valutazione di legittimità comunitaria della norma che impone ai candidati del concorso notarile di non “essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi”. Con sentenza non definitiva del 21 luglio 2022, la Sezione IV
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Il TAR del Lazio con una recente sentenza n 4188/2022 ha stabilito che è illegittimo escludere educatori e docenti di ruolo già in possesso di un contratto a tempo indeterminato da procedure concorsuali successive alla nomina in ruolo. In riferimento ai concorsi
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Il Consiglio di Stato con sentenza n.8578 del 24 dicembre 2021 ha stabilito che la gravidanza non può costituire una causa di esclusione dal concorso, affermando che “bisogna escludere che lo stato di gravidanza possa rappresentare un ostacolo nell’accesso al lavoro o
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