
La Suprema Corte di Cassazione Penale, pronunciandosi in materia di reati edilizi accertati con provvedimento definitivo, si è soffermate sulle tempistiche che intercorrono tra l’ordine di demolizione stabilito dall’Autorità e l’effettiva demolizione dell’immobile.
La questione valutata dalla Corte di Cassazione ha riguardato il rapporto che intercorre tra la necessità di demolire un immobile abusivo e realizzato in violazione delle disposizioni di legge che hanno determinato la commissione di reati edilizi, e l’esigenza di salvaguardare i diritti costituzionalmente garantiti dei soggetti che ivi vi dimorano.
Nel bilanciare l’esigenza pubblica alla demolizione e le esigenze dei privati, la Cassazione si è basata sugli insegnamenti della Cedu, Corte europea dei diritti dell’uomo, che nelle sentenze n. 46577/15, sez. V, del 21 aprile 2016 e n. 44817/18 sez. II, 4 agosto 2020 ha ribadito la necessità di salvaguardare l’art. 8 della CEDU, quale prevede che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge…”
In sostanza, quindi, il Giudice, una volta riscontrato l’abuso edilizio con conseguente attuazione dell’ordine di demolizione disposto dall’Autorità Pubblica, nello stabilire le tempistiche relative alla demolizione, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Cedu e deve prevedere un periodo di tempo congruo che consenta ai soggetti privati interessati di poter trovare alternative valide.
La demolizione, quindi, non può intervenire immediatamente dopo la decisione dell’Autorità Pubblica, ma deve concretizzarsi soltanto dopo aver permesso ai privati di potersi trasferire.
In tal senso, il potere discrezionale del Giudice assume un ruolo decisivo, perchè è la discrezionalità del magistrato che consente di stabilire la congruità del termine del differimento della demolizione.