
Il TAR di Bari si è pronunciato in merito alla possibilità di sanare opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici, e ha stabilito alcuni criteri fondamentali per poter eliminare le irregolarità.
Prima di descrivere i criteri stabiliti dal TAR pugliese, occorre soffermarsi sul concetto di vincolo paesaggistico ed ambientale. Infatti, si definiscono vincoli PAESISTICO-AMBIENTALI le limitazioni alla libera utilizzazione di una proprietà privata. Trattasi, in sostanza, di leggi finalizzate a proteggere zone di particolare pregio paesaggistico (anche da un punto di vista meramente estetico) o di rilevante impatto ambientale.
Tali vincoli hanno la forza di limitare l’esercizio dello ius aedificandi e possono comportare l’avvio delle procedure espropriative previste dal T.U. sull’espropriazione per pubblica utilità.
I vincoli paesaggistici sono previsti nei Piani Urbanistici Comunali (PUC), nei Piani di Assetto del Territorio (PAT) e negli altri strumenti di regolamentazione locale. Gli strumenti urbanistici si preoccupano di individuare le aree sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico e, in tal modo, limitano a priori l’esercizio dello ius aedificandi.
Ma cosa accade se è stata realizzata una opera abusiva su terreno sottoposto a vincolo? Vi è la possibilità di sanarla?
La risposta è stata fornita dal TAR di Bari, il quale ha elaborato quattro criteri fondamentali affinché sia possibile sanare un’opera abusiva realizzata su terreno sottoposto a vincolo ambientale e paesaggistico.
- Innanzitutto, deve trattarsi di opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo;
- Secondo poi, deve trattarsi di abusivismo formale e non anche sostanziale, ovverosia deve trattarsi di opere realizzate senza titolo (abusivismo formale) ma coerenti con la normativa edilizia (regolarità sostanziale dell’opera);
- Deve, poi, trattarsi di opere minori che non comportano aumenti della superficie (manutenzione, restauro);
- Da ultimo, deve esserci il parere positivo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Il TAR ha comunque ribadito che non possono essere sanate le opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa.