Fotovoltaico e vincoli paesaggistici: il diniego richiede motivazione rafforzata. Sì del TAR alla tutela degli operatori contro valutazioni generiche.

Con la sentenza TAR Puglia – Lecce, Sez. II, n. 1082/2025, i giudici chiariscono un punto decisivo per chi investe in fotovoltaico e agrivoltaico: quando l’impianto è localizzato in “area idonea ex lege” (art. 20, co. 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021), il diniego comunale non può reggersi su motivazioni generiche o sul mero “copia e incolla” di pareri negativi.
Il caso
Una società aveva presentato istanza per un impianto agrivoltaico avanzato da 5.650 kWn (6.763,68 kWp), in procedura abilitativa semplificata (PAS) e esente da VIA (salvo accertamento paesaggistico legato al cavidotto interferente con una strada a valenza paesaggistica). Il Comune, dopo conferenza di servizi, ha negato l’autorizzazione richiamando:
- parere negativo della Soprintendenza;
- parere dell’ufficio tecnico;
- presunti contrasti con NTA PRG, PPTR e “linee guida”.
I principi chiave affermati dal TAR
- Parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante
Per impianti in area idonea ex lege, il parere dell’autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante (art. 22, co. 1, lett. a, d.lgs. 199/2021). Quindi non può essere l’unica ragione del diniego. - Serve una motivazione rafforzata
Se il legislatore ha già “qualificato” l’area come idonea, l’amministrazione che nega deve spiegare concrete e specifiche ragioni paesaggistiche ostative. Non bastano formule astratte (“impatto paesaggistico”) né il semplice richiamo a NTA o a linee guida PPTR, considerate dal TAR raccomandazioni non vincolanti. - L’agrivoltaico non è fotovoltaico “classico”: va valutato in concreto
Il Comune non può applicare automaticamente criteri pensati per il fotovoltaico a terra. L’agrivoltaico si caratterizza per riduzione del consumo di suolo e compatibilità con l’uso agricolo (nel caso, risultava che oltre il 97% dell’area restava destinata ad attività agricola). - Violazione del contraddittorio: stop al diniego
È illegittimo non comunicare preventivamente il parere negativo (art. 14-bis, co. 5, l. 241/1990), perché si impedisce il preavviso di rigetto e le osservazioni del privato (art. 10-bis). E, dopo la riforma 2020, l’amministrazione non può “salvare” l’atto invocando l’art. 21-octies. - Impatti cumulativi: contano solo impianti esistenti o approvati
Non si possono sommare, in modo penalizzante, progetti solo “in fase autorizzativa”.
Cosa significa per imprese e proprietari
Per progetti fotovoltaico/agrivoltaico in area idonea, il diniego è attaccabile quando manca una valutazione tecnica puntuale, quando si usa una motivazione “standard” o quando non viene garantito il contraddittorio procedimentale.

