La tutela del candidato DSA serve a GARANTIRE che la prova del concorso sia in grado di misurare le competenze del candidato EFFETTIVE, riducendo le difficoltà in più che il candidato DSA ha, sono strumenti di ausilio come gli occhiali da vista per chi non vede bene.
Per questo motivo è necessario che il bando di concorso indichi le misure, a pena di nullità. Affinchè il bando sia rispettoso dovrebbe indicare la possibilità di richiedere tempi aggiuntivi, strumenti compensativi (come la calcolatrice, la sintesi vocale, o strumenti informatici), richiedere la sostituzione della prova scritta con l’orale, e soprattutto dovrebbe indicare:
- Termine e modalità di presentazione della richiesta;
- La documentazione sanitaria necessaria;
- Le modalità con cui la commissione valuterà la misura più adeguata. È infatti necessario che la misura compensativa sia idonea a garantire parità nella partecipazione.
LE MISURE DEVONO ESSERE EFFETTIVE
Non basta che l’Amministrazione conceda delle misure, le stesse devono rispondere alla specifica difficoltà e alla struttura della prova. Così, ad esempio, in un concorso per dirigenti scolastici, il TAR Lazio ha ritenuto illegittima l’applicazione automatica di un tempo standard quando la certificazione sanitaria indicava una specifica difficoltà nella comprensione del testo. Il giudice ha dichiarato quindi illegittima tale misura, riconoscendo al candidato il diritto al tempo aggiuntivo massimo del 50% (cfr. TAR Lazio, Roma, sentenza n. 10001 del 2025). Candidato che ha ripetuto la prova, superandola!
QUANDO IMPUGNARE SE NON SONO TUTELATO?
- SE IL BANDO DI CONCORSO è LESIVO: per esempio non prevede le misure, riconosce solo il tempo aggiuntivo senza altri strumenti compensativi, impone un onere sul candidato di produrre un numero irragionevole di documenti, o non indica le modalità di presentazione della richiesta. In questi casi si può impugnare il bando stesso entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso (o delle clausole impeditive)
- SE IL BANDO PREVEDE LE TUTELE MA L’ATTO LESIVO è DELL’AMMINISTRAZIONE/COMMISSIONE: che ad esempio respinge la richiesta o non risponde, concede un ausilio inefficace (come un tempo aggiuntivo insufficiente, o slegato dalle difficoltà del singolo candidato come una calcolatrice per una persona dislessica), non concede l’ausilio richiesto o considera insufficiente una documentazione che invece dimostra l’esigenza della misura, il candidato dovrà impugnare l’atto concretamente lesivo entro 60 giorni. Tale atto consiste solitamente nel diniego dell’ausilio, il verbale della prova, il risultato insufficiente, la non ammissione, o la graduatoria finale. Ossia 60 GIORNI DAL MOMENTO IN CUI SI CONCRETIZZA LA LESIONE.
Poiché la tempestività nei concorsi è fondamentale, spesso si accompagna il ricorso con una ISTANZA CAUTELARE, che permette – ove accolta – la partecipazione con riserva, o la ripetizione della prova ad esempio.
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