L’Avvocato Di Veroli risponde:
In linea generale, la risposta è affermativa.
La mancata presentazione del vincitore o dell’idoneo convocato, qualora avvenga in assenza di un giustificato motivo ed entro il termine perentorio formalmente assegnato dalla Pubblica Amministrazione, può determinare la decadenza immediata e definitiva dalla nomina o dall’assunzione.
Questo rigetto automatico opera a meno che non vi sia una differente e specifica previsione derogatoria all’interno del bando di concorso, oppure laddove si riscontri la sussistenza di cause legittime di forza maggiore o impedimenti oggettivi che giustifichino pienamente il ritardo del candidato.
Ciò nonostante, sul piano dei rimedi applicabili, esiste un filone della giurisprudenza amministrativa che adotta un orientamento più flessibile e di massima apertura: diverse sentenze ammettono infatti la possibilità per il candidato rinunciatario o ritardatario di rimanere inserito nella graduatoria di merito per i successivi ed eventuali scorrimenti, limitando in questo modo l’effetto punitivo della decadenza esclusivamente a quella specifica tornata di assunzioni.
Per accertare la legittimità del provvedimento di decadenza e valutare la presenza di motivazioni idonee a giustificare il ritardo, è possibile richiedere una consulenza legale.

