L’Avvocato Di Veroli risponde:
Nel quadro generale che disciplina le procedure selettive, la regola aurea stabilisce che un titolo non possa essere preso in considerazione ai fini del punteggio se non risulta pienamente perfezionato dal candidato in tempo utile.
Salvo che non vi sia una espressa e differente previsione all’interno della lex specialis o di specifiche norme di legge, tutti i titoli di studio, di servizio o di specializzazione devono essere tassativamente posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione della domanda di partecipazione.
Qualsiasi conseguimento tardivo, di norma, comporta l’invalutabilità del requisito.
Poiché tuttavia la normativa di settore e i singoli bandi possono prevedere deroghe complesse (come per i titoli conseguiti all’estero o in via di sanatoria), diventa fondamentale sottoporre immediatamente il testo del bando e la propria documentazione all’esame di un avvocato esperto in concorsi pubblici.

