Risponde l’Avvocato Di Veroli:
Nel caso in cui il candidato abbia fornito tutte le informazioni necessarie a identificare il proprio titolo, descrivendolo in modo chiaro e completo nella domanda, la sua compilazione non può essere penalizzata da un semplice difetto di inserimento.
La giurisprudenza ha chiarito a più riprese che l’errata collocazione del titolo all’interno dei vari campi del modulo telematico non cancella il merito del candidato, ma rappresenta solo un mero errore formale, non idoneo a giustificarne la mancata valutazione.
L’ente pubblico non può quindi trincerarsi dietro a un eccessivo formalismo per negarne il punteggio o l’ammissione.
In virtù del principio di leale collaborazione, l’Amministrazione è tenuta a valorizzare la sostanza rispetto alla forma, sanando la svista attraverso la richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, un meccanismo volto a consentire la mera rettifica o il chiarimento di una documentazione già capillarmente presente nel perimetro conoscitivo dell’Amministrazione procedente.

