L’inarrestabile processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ha trovato nei concorsi pubblici un terreno di applicazione privilegiato, promettendo efficienza, celerità e imparzialità. Tuttavia, l’impiego di algoritmi e sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) solleva interrogativi cruciali sulla tenuta dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento. Una recente e fondamentale pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 4520/2026) ha stabilito che lo strumento informatico deve rimanere “servente” rispetto al fine del procedimento e non può tradursi in un’opacità decisionale lesiva dei diritti dei candidati.
Il caso di specie riguarda l’annullamento di una procedura concorsuale indetta dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) per il reclutamento di un dirigente informatico.
Nonostante la natura tecnica dell’ente coinvolto – essendo l’AGID preposta a emanare le Linee Guida sulla formazione e conservazione dei documenti informatici – l’utilizzo di una piattaforma terza in cloud è avvenuto senza le necessarie garanzie di trasparenza algoritmica, che hanno impedito la verificabilità ex post delle operazioni svolte nel concorso.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato come la mancanza del codice sorgente, delle specifiche procedurali e dei log di sistema abbia reso tecnicamente impossibile accertare se le prove fossero state alterate o se l’anonimato fosse stato effettivamente garantito. I giudici hanno chiarito che l’Amministrazione non può “trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione“, né opporre al candidato le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo di algoritmi automatizzati.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada “l’utilizzo nel procedimento amministrativo del mezzo informatico e digitale è comunque servente rispetto al fine dello stesso, e in ogni caso non può costituire valida ragione per obliterare le relative garanzie anche giurisdizionali”.
Un punto nodale della sentenza riguarda l’onere probatorio. In forza del principio della vicinanza della prova, spetta all’Amministrazione dimostrare la correttezza del software utilizzato, specialmente se contestata in sede istruttoria. L’indisponibilità dei dati tecnici non può essere opposta al candidato, poiché il ricorso alla tecnologia non giustifica l’obliterazione delle tutele giurisdizionali.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito un principio cardine: l’esternalizzazione non scarica le responsabilità. Affidare a terzi la gestione tecnica del concorso non solleva l’Amministrazione dalla responsabilità sostanziale degli atti emanati. Le PA che ricorrono a piattaforme digitali devono garantire la conservazione, l’accessibilità della documentazione tecnica e, soprattutto, una supervisione umana effettiva.
AI ACT E CONCORSI PUBBLICI
La sentenza si inserisce in un quadro normativo in costante evoluzione, richiamando la qualificazione dei sistemi di IA impiegati nell’accesso al pubblico impiego come sistemi ad “alto rischio” ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 c.d. AI Act. Tale classificazione impone standard rigorosi di trasparenza e controllo umano, coerentemente con quanto già previsto dall’art. 22 del GDPR in merito alle decisioni automatizzate.
In conclusione, sebbene la giurisprudenza stia dimostrando una matura capacità interpretativa, emerge la necessità per le Amministrazioni di una gestione consapevole degli algoritmi: la trasparenza algoritmica non è un optional tecnico, ma la prima regola per una transizione digitale giusta. In definitiva, se la tecnica è lo strumento, il diritto deve restare il presidio di civiltà in grado di garantire che la correttezza e l’imparzialità.

